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Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 17/11/2000
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 858/00
Parti: Del Fiore / INPS
TRIBUNALE DI PARMA - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - GRAVIDANZA E PUERPERIO - DIRITTO ANCHE IN CASO DI PERIODI PRECEDENTI IL 1 GENNAIO 1994 - SUSSISTENZA


L'art. 14 del d.l.vo 503/92 stabiliva che danno luogo a contribuzione figurativa i periodi che sarebbero stati di "astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorchè intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro", alla duplice condizione che (1) la lavoratrice potesse far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa e che (2) si trattasse di "periodi successivi al 1° gennaio 1994". L'art. 12 del d.l.vo 16.9.96 n. 564 è intervenuto sulla stessa materia, ripetendo la disposizione, ma senza più fare riferimento alla limitazione temporale appena detta. Secondo il Tribunale Parma ciò significa che la seconda norma, non prevedendo più il discrimine temporale in questione, ha tacitamente abrogato, sul punto, la precedente disposizione. Argomenta il magistrato: «Ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, infatti, l'abrogazione di una legge anteriore per opera di una posteriore non avviene solo nel caso di "espressa disposizione del legislatore" ma anche nel caso in cui vi sia una incompatibilità delle precedenti disposizioni con quelle nuove o nel caso in cui la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. E proprio tale fattispecie di cd. abrogazione tacita pare essersi verificata nel caso in esame», Ne consegue che, secondo tale decisione, dopo l'entrata in vigore del d.l.vo 564/96, le lavoratrici possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui, se avessero prestato lavoro subordinato, sarebbero state in "astensione obbligatoria" anche se tali periodi risalgono ad epoca anteriore all'1.1.94.Va peraltro segnalato che la sentenza si pone in contrasto con Tribunale Parma n. 1560/99 del 30.11.99 (est. Vezzosi) confermata da Corte App. Bologna 26.6.2000 n. 133 (non ancora depositata nella motivazione




Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 10/02/2000
Giudice: Collegio
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: Non disponibile
Parti: Belloni / INPS
TRIBUNALE DI PARMA - DETERMINAZIONE DEI REDDITI: CRITERIO DI COMPETENZA E NON DI CASSA


Vigendo ancora l'art. 6, c. 1 della legge n. 638/83 (di poi modificata dall'art. 4 del d. lgs. N. 503/92) l'INPS, con il pagamento di arretrati, determinava, talvolta, il superamento, nell'anno, del limite di reddito per la conservazione del "trattamento minimo cristallizzato"; da questa circostanza traeva - e trae tuttora - la conseguenza della definitiva perdita del diritto all'integrazione, riconducendo la pensione a calcolo. La sentenza respinge con dovizia di argomenti questa pretesa, ponendosi in consapevole contrasto con la giurisprudenza della Cassazione (sent. 7624/95) e della Corte Costituzionale (sent. 256/92)




Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 05/09/2000
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 667/00
Parti: Mendogni e Ugolotti / CNPR
TRIBUNALE DI PARMA - PRIVATIZZAZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA RAGIONIERI - DELIBERA CHE FISSA UN TERMINE PER LA REISCRIZIONE - FORMA DI PUBBLICITA' - PRIVATISTICA


Due ragionieri iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e periti commerciali, chiedono - ed ottengono - la cancellazione dell'iscrizione stessa ai sensi dell'art. 24, 1° comma della legge 414/91. In seguito, però, il quadro normativo si modifica, così che sorge l'interesse, per tutti coloro che, come loro due, sono stati cancellati a domanda, ad ottenere la reiscrizione. La Cassa - medio tempore divenuta persona giuridica privata - effettivamente delibera, in via generale, di consentire tale reiscrizione, purchè questa sia richiesta nel termine di 6 mesi dalla data di esecutività della delibera dell'ente. Tale termine risulta, però, trascorso - con conseguente rigetto dell'istanza di reiscrizione - quando i due ragionieri in questione propongono la relativa domanda lamentando di non avere avuto modo di conoscere per tempo la delibera in questione. Di qui la lite, nel corso della quale la convenuta Cassa si difende dimostrando di avere dato pubblicità alla sua delibera mediante comunicati apparsi su Il Sole 24 ore e Italia oggi, nonché sulla rivista "Ragionieri e previdenza", che ne è l'organo ufficiale; lite che il tribunale risolve favorevolmente agli attori, osservando: 1) che la delibera in questione, "andando a modificare lo statuto dell'associazione nella parte in cui disciplina le condizioni di ammissione degli associati, necessita di approvazione da parte dell'autorità governativa di vigilanza"; si tratta, quindi, di "provvedimento eminentemente privatistico" della Cassa ma "di sicuro rilievo pubblico"; "sicchè tale provvedimento richiedeva una forma di pubblicità quanto meno - e per via analogica - identica a quella che lo Stato avrebbe utilizzato, e dunque la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o sui FAL provinciali"; 2) Che la decisione della Cassa va qualificata come "proposta contrattuale di iscrizione, con caratteristiche di irrevocabilità, ex art. 1329, 1° c. cod. civ. … e di atto recettizio"; con la conseguenza che la delibera doveva essere portata a diretta conoscenza di ciascuno degli ex iscritti, solo dal momento di tale conoscenza potendo, poi, cominciare a decorrere il termine semestrale fissato dalla Cassa per richiedere la reiscrizione




Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 05/12/2003
Giudice: Zanichelli
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 1087/03
Parti: Curatolo e Betti
TRIBUNALE DI PARMA - PENALE -DISTACCO SINDACALE PER SVOLGERE ATTIVITA' DI CONSULENZA PRESSO IL S.U.N.I.A. - TRUFFA AI DANNI DELL'INPS: INSUSSISTENZA


Due lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 Statuto dei lavoratori quali dirigenti sindacali e successivamente utilizzati per svolgere attività di consulenza ai cittadini presso il SUNIA, venivano tratti in giudizio perché "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, inducevano in errore l'INPS, conseguendo per sé o per altri un profitto ingiusto con danno patrimoniale per l'INPS (…) così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il versamento di contributi figurativi …" Osserva il Tribunale che la semplice lettura dell'art. 31 della Legge n. 300/70 rende evidente come unica condizione per il collocamento in aspettativa non retribuita sia la chiamata a cariche sindacali di un certo livello e che non sia consentita alcuna valutazione in ordine al contenuto dell'incarico ricoperto. Infatti è stato chiarito che la norma citata configura un diritto potestativo del dipendente, il cui servizio è assicurato sulla base della sola comunicazione da parte dell'interessato, senza che occorra una manifestazione di volontà del datore di lavoro il quale viene a trovarsi in una posizione di immediata e incondizionata soggezione (Corte App. Milano 23 ottobre 2001; Cass. 7 febbraio 1985, n. 953). In conclusione, quindi, gli imputati venivano assolti perché il fatto non sussiste, "in quanto la mancanza del dettato legislativo di ogni qualificazione restrittiva dell'incarico sindacale quale fonte del diritto al collocamento in aspettativa (e del conseguente diritto ai contributi figurativi) rende del tutto arbitrario ogni tentativo di restringerne l'ambito di operatività con riferimento all'attività effettivamente esercitatas




Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 03/10/2003
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 482/03
Parti: Minetti / Inps
TRIBUNALE DI PARMA - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - DIRITTO DEL FIGLIO INABILE CONVINVENTE - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO DEL DE CUIUS


Una inabile (titolare di un reddito di circa 16 milioni delle vecchie lire), convivente con la madre pensionata di vecchiaia, quando questa morì, nel maggio 2000, chiese la pensione di reversibilità. L'art. 22, c. 1 della legge 903/65 stabilisce che in caso di morte del pensionato spetta la pensione di reversibilità ai "figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso", avendosi "vivenza a carico" se il pensionato, prima del decesso, "provvedeva al … sostentamento" del figlio "in maniera continuativa". L'INPS, con delibera del C. d'A. n. 206/80 stabilì di considerare "a carico" il figlio inabile convivente che avesse un proprio reddito "pari al trattamento minimo di pensione aumentato del 30%"; (tale limite di reddito, nel 2000, risultava pari a L. 12.583.165). Con delibera n. 178/00 del 31.10.00, l'INPS, però, "ritenendo il criterio suddetto non più adeguato", stabilì di fare ricorso al limite di reddito di cui all'art. 14 septies legge 33/80, annualmente rivalutato (e pari, per il 2000 a L. 23.583.165#). L'INPS quindi negò il diritto, sostenendo superati i limiti reddituali stabiliti nel 1980, mentre i nuovi criteri potevano operare solo per le pensioni di reversibilità il diritto alle quali fosse sorto dopo il 31.10.00. La domanda dell'inabile è stata accolta, invece, dal Tribunale di Parma, che ha stabilito che: a) "spetta al Giudice … valutare caso per caso se ricorra o meno il requisito" della vivenza a carico, "ossia verificare se nel concreto il dante causa, prima del decesso, abbia provveduto al sostentamento del famigliare in via continuativa"; la disamina della fattispecie porta alla conclusione positiva; d'altra parte, la delibera INPS che limita l'applicazione del nuovo criterio solo ai "decessi avvenuti dopo il 31.10.2000" deve ritenersi del tutto illogica, al più potendo operare tale limite temporale con riguardo alle pratiche definite entro la stessa data; "equità, ragionevolezza e buona amministrazione" portano, inoltre, ad applicare il nuovo limite di reddito a "tutti i casi venuti in essere nel corso del 2000s